Trento, 27 agosto 2012
disegno di legge
Norme per garantire l’equilibrio
fra le generazioni nella rappresentanza politica.
Modifiche alla legge elettorale provinciale
RELAZIONE
Una delle critiche mosse al sistema elettivo-rappresentativo nel nostro Paese è quella dell’età relativamente avanzata della rappresentanza politica. Qualche timido tentativo di ovviare a questo inconveniente è stato fatto introducendo nelle leggi elettorali limiti alla rieleggibilità (ad esempio per quanto riguarda la carica di Presidente delle Regioni o delle Province autonome) o negli statuti dei partiti politici limiti al numero di legislature svolte dal candidato. Un limite, quest’ultimo non applicato da tutti i partiti e per il quale sono state fatte molte deroghe in genere a vantaggio della “nomenclatura partitica” (funzionariato partitico). Si tratta tuttavia di disposizioni assolutamente inadeguate se l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello, da un lato, di svecchiare la rappresentanza politica e, dall’altro, di garantire un maggior equilibri fra classi di età della popolazione e rappresentanza politica.
Si ritiene di poter conseguire meglio l’obiettivo suindicato agendo sulla composizione delle liste dei candidati, così come è stato fatto per favorire un maggior equilibrio di genere attraverso il meccanismo delle cosiddette “quote rosa”. Ma l’introduzione delle cosiddette “quote bianche” riservate ai giovani al di sotto, ad esempio, dei 25 o 30 anni non appare a nostro avviso una soluzione concreta, ma solo apparente. Infatti, le forze politiche possono inserire in lista, quasi per formalità, alcuni candidati molto giovani giusto per rispondere al rispetto della “riserva”. Si tratta però nella maggior parte dei casi di candidati che oggettivamente avranno molta difficoltà ad essere eletti. Si ritiene invece che agire sull’età media della lista possa portare ad rinnovamento della classe politica poiché, pur consentendo e non limitando ai promotori la possibilità di comporre le liste in libertà, prevedendo anche candidati di una certa età (oltre i 65 anni), dall’altro responsabilizza le stesse forze politiche a “compensare” la presenza in lista di persone “mature” affiancando nella medesima lista anche candidati giovani. Quanti più anziani si candideranno, tanti più giovani occorrerà mettere in lista.
Questo disegno di legge dispone che l’età media delle candidature sia pari o inferiore a 40 anni. Aumentando il numero di candidati giovani si otterrà, presumibilmente, un maggior numero di eletti fra i giovani. I 40 anni costituiscono l’età media alla quale già nel recente passato si sono ispirate alcune forze politiche nella composizione delle liste. Si tratta di un’età per certi versi “ideale” per essere eletti in un’istituzione come il Consiglio provinciale. Sufficientemente maturi per avere alle spalle esperienza personale, professionale, politica, ma anche sufficientemente giovani per poter svolgere la funzione con l’impegno fisico ed intellettuale che viene quotidianamente richiesto e di poter avere davanti diversi anni per sviluppare la propria carriera politica. In Italia un politico di 40 anni viene ancora considerato un “ragazzino”, purtroppo, ma non dobbiamo dimenticare che prestigiosi presidenti di importanti Stati hanno raggiunto l’apice della carriera politica proprio a 40 anni.
Un Consiglio provinciale che, parimenti alle liste presentate, fosse composto da consiglieri dell’età media di 40 anni, potrebbe tranquillamente ospitare dei “senatori”, così come oggi, ma anche molti più giovani o in ogni caso eletti di età mediamente inferiore.
Chiarito l’obiettivo della legge, si illustrano brevemente gli articoli. Con la modifica alla legge elettorale provinciale introdotta dall’art. 1 si prevede che l’età media delle candidature, alla data delle elezioni, sia pari o inferiore a 40 anni. L’art. 2 detta disposizioni per quanto riguarda gli adempimenti dell’Ufficio centrale circoscrizionale, prevedendo, in caso questi riscontri il mancato rispetto del limite medio di età, la possibilità di correggere la lista dei candidati, in prima battuta da parte dei rappresentanti di lista, o, in subordine, d’ufficio. Ove non sia possibile, mediante l’intervento d’ufficio da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ristabilire il rispetto dell’età media delle candidatura (in questo caso eliminando quelle di età più elevata) la lista dovrà essere definitivamente ricusata. Infine l’art. 3 rovescia il criterio fin qui seguito, in base al quale a parità di voti individuali il seggio viene assegnato al candidato più anziano, prevedendo che a parità di voti individuali il seggio venga assegnato al candidato più giovane.
Cons. Roberto Bombarda
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Modifica dell’art. 25 della
legge elettorale provinciale
1. All’articolo 25, comma 6 della legge elettorale provinciale sono aggiunte le parole “e l’età media dei candidati, alla data delle elezioni, deve essere pari o inferiore a 40 anni.”
Art. 2
Modifica dell’art. 30 della
legge elettorale provinciale
1. All’art. 30, comma 1, dopo la lettera j bis) è inserita la seguente:
“j ter) verifica che l’età media delle candidature, alla data delle elezioni, sia pari o inferiore a 40 anni. Ove tale requisito non sia rispettato assegna ai rappresentanti di lista un termine di 24 ore per sostituire o cancellare le candidature di età superiore a 40 anni fino al conseguimento dell’età media prevista dall’art. 25, comma 6, fermo restando il numero minimo e massimo delle candidature e il rapporto fra i generi. Ove i rappresentanti di lista non provvedano entro il termine previsto agli adempimenti indicati e non sia possibile assicurare il rispetto del requisito dell’età media pari o inferiore a 40 anni eliminando d’ufficio le candidature di età superiore a 40 anni, iniziando da quelle di età più elevata, fatto salvo il numero minimo e massimo delle candidature e il rapporto fra i generi, ricusa la lista;”
Art. 3
Modifica dell’art. 72 della
legge elettorale provinciale
1. All’art. 72, coma 1, lettere i) e m) la parola “anziano” è sostituita dalla parola “giovane”. |